RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE
Di Algol
Presupposto indispensabile per la formulazione di una Carta Costituzionale della Libera Muratoria deve essere la considerazione che essa è un Ordine iniziatico tradizionale.
È un Ordine perché si basa sulla gerarchia del valore, come si appalesa in base al livello evolutivo di ciascuno, verificabile sulla scorta del desiderio di conoscenza e dei conseguenti comportamenti nei rapporti fraterni e sociali.
È iniziatica perché, per esservi ammessi e per progredirvi, è necessario ricevere l’iniziazione che è un legamento fisico, morale e spirituale alla catena d’amore che lega, al di là delle porte e al di là del velo, tutti i Fratelli Passati, Presenti e Futuri.
È tradizionale perché è depositaria di un patrimonio culturale e spirituale che proviene dalle esperienze di quegli uomini che, fin dalla profondità del tempo, sono riusciti ad esorcizzare la morte e, avendo compreso il principio della “salvezza”, lo hanno tramandato, in una ininterrotta tradizione, fino ai nostri giorni, acciocché possiamo trasmetterlo integro alle generazioni future, nella speranza che il messaggio cada, come talora è avvenuto in passato, su un terreno fertile che riesca a sviluppare il tessuto sul quale si innesta l’evoluzione naturale di tutti gli esseri.
Per formulare, dunque, una carta costituzionale della Libera Muratoria, è indispensabile tenere conto delle formulazioni di principio che abbiamo sopra enunciato e, conseguentemente, che il principio informatore di ogni norma muratoria è la sua corrispondenza alla Tradizione Iniziatica che la Libera Muratoria ha recepito al fine della conservazione di quei contenuti che, non svelabili, sono rivelabili agli adepti attraverso il linguaggio simbolico - muratorio.
Ogni volta, quindi, che introduciamo una norma che non soddisfi le condizioni di principio che abbiamo sopra enunciato, facciamo un’altra cosa, valida quanto si voglia, ma non della Libera Muratoria. Ciò premesso, esaminiamo quali sono i principi tradizionali che debbono essere osservati dalla Libera Muratoria per soddisfare le condizioni di cui sopra.
UNIVERSALITÀ
Quale che sia la lingua, la mentalità, l’educazione, ogni uomo per ciò solo, può recepire intimamente, su basi intellettuali, anche se non razionali, un linguaggio per immagini che, se opportunamente concepite in relazione alle leggi dell’analogia e della corrispondenza (vedi C. G. Jung L’uomo ed i suoi simboli), è suscettibile di garantire una comunicazione uguale per tutti gli uomini, rappresentando, esso, la chiave universale per aprire quel misterioso mondo dell’inconscio collettivo che è, su un certo piano, l’inizio della scoperta di se stessi.
Per completezza potremo aggiungere che è simbolo non soltanto l’immagine, ma anche il gesto e la parola, intesa, questa, come architettura generale di quello che Jung chiama lo psicodramma; diversamente, almeno per la parola, ricadremmo nella particolarità linguistica con perdita dell’universalità del linguaggio.
Il simbolismo, quindi, è il linguaggio attraverso il quale la verità iniziatica e la sua metodologia sono trasmesse agli adepti. Si comprende allora perché il simbolismo non può essere assolutamente modificato, pena la sfasatura della comunicazione. Forse è proprio per questo che i riconoscimenti della Gran Loggia Unita di Inghilterra sono, comunemente, subordinati all’esistenza ed alla corretta disposizione dei simboli nel tempio e ad una corretta impostazione del rituale.
È evidente che non tutti recepiscono il linguaggio simbolico nello stesso modo, così come è palese che le differenze interpretative sono conseguenza del “desiderio” che ciascuno ha di penetrare il significato del simbolo; ma si deve comprendere che i simboli, per essere fonte di conoscenza, vanno attivati e che presupposto, per la loro attivazione, è quel complesso di requisiti, che vengono richiesti ad un profano per la sua ammissione, e di virtù che si pretendono dai Liberi Muratori.
La libertà dai pregiudizi ed una moralità ineccepibile sono il terreno necessario ad accettare una realtà, complementare a quella rilevabile dai sensi, così come ad ammettere, senza successive deviazioni, una concezione contingente della morale comune.
Senza tali requisiti, infatti, non si possono realizzare i presupposti exoterici necessari per ottenere l’attivazione dei simboli; e, quindi, la tolleranza, la solidarietà e la fratellanza rischierebbero di essere interpretate “ad usum delphini”, come del resto, purtroppo, la nostra storia più recente insegna.
INIZIAZIONE
L’introduzione all’interno di un sistema iniziatico avviene mediante l’iniziazione, cerimonia di legamento psichico, emotivo e spirituale con un determinato Ente che, in Massoneria, è la Loggia. È questo collettivo che concede l’iniziazione ad un profano il quale, per stadi diversi di coscienza, viene introdotto, per gradi, alla visione e, si spera, alla comprensione di un linguaggio simbolico sempre più ampio. Ad ogni grado viene compiuto, quindi, un. legamento con un piano più sottile della Loggia ed il candidato viene posto a contatto con un linguaggio più raffinato rispetto a quello che ha praticato prima.
Teoricamente, quindi, l’iniziazione, intesa in senso generale, non è che il riconoscimento formale di un reale stato di coscienza già raggiunto.
Nel sistema muratorio, per contro, si assiste ad una diversa concezione di tale principio; perché è chiaro a tutti che non viene rispettata la reale acquisizione dello stato di coscienza dei candidati. In pratica viene promosso Compagno d’Arte chi non è ancora passato, realmente, dalla perpendicolare alla livella e si può essere iniziati al grado di Maestro senza realmente conoscere l’Acacia e senza che si sia veramente in grado di lavorare sulla Tavola da Disegno.
Ciò fa dire, agli addetti ai lavori, che l’iniziazione muratoria è una iniziazione virtuale, nel senso che è basata su una finzione che, tuttavia, soddisfacendo le leggi dell’analogia e della corrispondenza, è suscettibile di portare, nell’uomo, quelle modificazioni che lo renderanno atto ad iniziare il cammino della ricerca.
Anche qui siamo in presenza di una forma simbolica che, però, in linea con la tradizione muratoria, ha i suoi risvolti di carattere operativo, atteso che, ad esempio, il Fratello che ricopre la carica di Maestro Venerabile, operando come se in realtà fosse la testa di quel corpo collettivo ed unico che è la Loggia, finisce per entrare in possesso di quelle qualità che distinguono l’organo pensante di un corpo. Lo stesso discorso deve farsi per tutti i Dignitari e gli Ufficiali, come per tutti i Fratelli di Loggia, in relazione alle funzioni fisiche, emotive e spirituali, corrispondenti ed analoghe agli organi del corpo che ciascuno di essi rappresenta.
Questi organi sono quelli, in sintesi simbolica, di ogni uomo e, quindi, una testa (M\V\), un sistema deambulatorio (i Sorveglianti), un cuore (Maestro delle Cerimonie), un sistema che renda possibile il lavoro, cioè, arti superiori (Segretario ed Oratore) ed un sistema riproduttivo necessario alla perpetuazione della specie (Copritore).
Il pensiero, la vita, la stazione eretta, la capacità realizzativa, la sopravvivenza sono tutte funzioni che hanno fatto dell’Uomo il Signore del Pianeta e sono, quindi, le funzioni essenziali che una Loggia - che è, simbolicamente, un Uomo unico, cosmico, realizzato - deve possedere.
In questo concetto di virtualità è facile comprendere che le regole vanno accettate per intero, fino in fondo, altrimenti l’iniziazione sparisce ed il principio paolino del “fare come se” diviene soltanto un gioco che, per gli addobbi, i paramenti e la gestualità che comporta, finisce per diventare una sorta di folclore che uomini adulti non potrebbero che rifiutare.
Invece tutto ciò è tutt’altro che ridicolo e, in una Muratoria fedele alla Tradizione, nessuna forma è fine a se stessa, ma tutto è strumentale al linguaggio simbolico muratorio.
Alla luce di quanto abbiamo detto, dunque, se gli organi essenziali per far vivere, simbolicamente, un corpo sono sette, i Maestri, necessari per far vivere una Loggia, debbono essere sette; e, se le funzioni sono quelle indicate (si leggano in proposito i quaderni elaborati in occasione dei seminari promossi dal G.O.I.), è necessario che vi sia un Maestro Venerabile (la Testa), due Sorveglianti (gli arti inferiori), Segretario ed Oratore (gli arti superiori), un Maestro delle Cerimonie (il cuore), un Copritore (organo riproduttivo).
È quindi iniziaticamente scorretta la norma costituzionale in cui si afferma che i Maestri necessari a costituire una Loggia debbono essere quindici o un numero superiore. Una norma di questo tipo inquina il linguaggio dei simboli, comprime i diritti dei Liberi Muratori di costituire le Logge e, in sostanza, si traduce in una sorta di controllo delle nascite con riflessi negativi sulla sopravvivenza dei contenuti iniziatici all’interno della massoneria.
Nel principio della virtualità, la Loggia, uomo cosmico, Adamo Cadmon, è simbolo dell’uomo iniziato e perfetto, è il Verbo incarnato del prologo di S. Giovanni (forse è per questo che si apre il Libro Sacro su questi versetti) ed il suo organo pensante, il Maestro Venerabile, ne rappresenta l’infinita saggezza (forse è per questo che tiene la statua di Minerva davanti a sé). È quindi il parere “illuminato” del Maestro Venerabile che è il parere dell’Officina. Le decisioni del Maestro Venerabile sono le decisioni dell’officina ed e’ perciò che il Maestro Venerabile non è il rappresentante dell’officina, almeno nel senso che non è il delegato dei Fratelli di Loggia. Egli è la volontà della Loggia perché è anche il pensiero della Loggia.
Non si chiede ad un piede o ad una mano di esprimere un parere; quando, in un corpo, gli arti non rispondono ai comandi del cervello, siamo in presenza di un episodio patologico. Non si può pretendere di codificare che ogni Loggia deve osservare uno stato patologico per rendere vivibile l’Istituzione.
La votazione, sull’ammissione di un profano o sull’aumento di salario ad un fratello, non viola questo principio perché siamo nel rispetto della natura ché si ribella, con una crisi di rigetto, ogni volta che una nuova vita viene introdotta in un organismo, se l’organismo stesso non la riconosce come compatibile.
Analogamente i medesimi principi debbono reggere la scelta del Gran Maestro dell’Ordine e la sua azione magistrale, nella qualità di espressione concreta dello spirito della Massoneria.
In tale contesto si comprende l’opportunità che il Gran Maestro, come il Maestro Venerabile, scelga i propri collaboratori; ciò evita, fra l’altro, nelle Logge e nella Comunione in generale, l’oltraggio di una campagna elettorale che poco si addice ad un Ordine iniziatico e che ha portato la disarmonia ed il conflitto fin dentro le singole Officine. Tutti siamo coscienti di non essere realmente dei Maestri, tutti sappiamo che il Maestro Venerabile, nella sua espressione fisica, non è realmente la saggezza, tuttavia, se accettiamo la Libera Muratoria come Ordine Iniziatico, dobbiamo accettarne la sua virtualità e, se ciò è vero, metterla in discussione significa mettere in discussione tutta la Libera Muratoria.
In tale ambito, il capo spirituale dell’Ordine non può che scaturire dall’incontro di coloro che, sia pure virtualmente, rappresentano la saggezza di tutta la Comunione. Tale incontro è ravvisabile soltanto nella Gran Loggia, unico organo che può designare il suo Maestro Venerabile che è, poi, il Gran Maestro della Massoneria.
A rigore di Tradizione, quindi, il Gran Maestro, scelto secondo il sistema vigente, sarebbe soltanto, il presidente di un Ente amministrativo la cui funzione sarebbe quella di favorire l’attività delle Logge; ma che non potrebbe definirsi il capo spirituale della Massoneria Italiana, non avrebbe il potere di emanare Balaustre, di dettare regole di comportamento, non avrebbe il diritto di prendere il maglietto in occasione dei consessi rituali e così via, relativamente a tutte quelle prerogative che ne fanno un capo spirituale.
AUTONOMIA E SOVRANITÀ DELLE LOGGE
L’iniziazione risiede, come patrimonio della libera Muratoria, soltanto nella Loggia che, per il complesso dei simboli, rituali ed operatività interiore, è la depositaria della Tradizione Muratoria e deve quindi godere, nella tradizionale sovranità che le compete, di ampia autonomia. Tale autonomia, nella realtà costituita dalle Comunioni Nazionali, trova il suo limite nella necessità di convivenza con le altre Logge della Comunione anch’esse dotate di autonomia e sovranità.
Il compito di una Carta Costituzionale Muratoria è dunque quello di regolamentare la vita delle Logge, nei rapporti che esse possono avere tra di loro, in modo da garantire, a tutte le Logge della comunione, proprio la loro tradizionale autonomia e sovranità, non diversamente dallo Stato che garantisce, attraverso le leggi, la pacifica convivenza di tutti i cittadini.
In questo contesto, appare di primaria importanza comprendere come una delle prerogative inderogabili delle Logge sia quella di scegliere i profani ai quali concedere l’iniziazione. A questa prerogativa non vi può essere limitazione, anche se ciò è in apparente contrasto con la preoccupazione, espressa da molti fratelli, di controllare le ammissioni, preoccupazione da condividere, specie a giudicare dallo stato in cui versa l’istituzione, sia a livello di preparazione culturale, sia - e ciò è molto più grave - a livello di coscienza Massonica.
In realtà, tuttavia, il problema è soprattutto quello della comprensione, da parte dei Fratelli, delle qualifiche, che sono necessarie per aspirare alla iniziazione muratoria, e, quindi, del rispetto delle norme tradizionali che regolano il comportamento dei Liberi Muratori, ivi incluso l’obbligo di non sollecitare il profano a firmare una domanda di ammissione.
La Tradizione impone che il profano bussi alle porte del Tempio perché si richiede che il recipendiario dimostri di essere sulla via del risveglio iniziatico; l’atto del bussare, dunque, va interpretato come il l’espressione del desiderio di conoscenza, avendo preso consapevolezza dei problemi connessi con l’esistenza e che sono riassumibili nell’aforisma: “chi sono, da dove vengo e dove vado”.
In una parola il problema prende un solo nome: proselitismo. Un proselitismo corretto, infatti, elimina qualsiasi problema di controllo ed è quindi compito dei vertici dell’istituzione, anche attraverso una rigorosa regolamentazione, creare una coscienza massonica che tenga conto dei principi tradizionali ai quali tutti dobbiamo ispirarci.
L’ingerenza del Collegio o di altre Logge nella scelta dei profani, cosi come il sindacato di un ispettore, si appalesano come una patente violazione dei principi tradizionali. In base a tali principi, infatti, se la Loggia, come Ente unitario, rappresenta un essere reintegrato nelle sue primitive qualità, virtù e potenze spirituali e divine, è l’Ente depositario della Tradizione nel quale solo si pratica la Libera Muratoria e, in questa chiave, è contraddittorio sottoporla al sindacato di Fratelli, importanti e saggi quanto si vuole, che però rappresentano soltanto se stessi.
Se si vuole mantenere operante e vivo il sistema iniziatico all’interno dell’Ordine dobbiamo evitare qualsiasi messa in discussione dei principi che ne sono alla base. Conseguentemente, ogni decisione riguardante l’attività della Loggia non può essere sottratta alla Loggia stessa, salvo sostenere che essa non rappresenta un corpo unico, un essere reintegrato con, tutte le conseguenze che tale impostazione comporterebbe.
Ed allora, se una Loggia vuole adottare un rituale diverso da quello ufficiale, non lo si può impedire, salvo che non siano rispettati, in questo ipotetico rituale, i canoni fondamentali della Massoneria come indicati nell’articolo 11 della proposta di Costituzione.
Niente impedisce di regolamentare la vita delle Logge, laddove non si investono, modificandoli, i principi tradizionali. E cosi, se si vuole essere certi che il profano che entra sia persona degna ed in possesso delle qualità richieste, oltre al creare una coscienza massonica idonea ed in attesa che ciò avvenga, si può, in via regolamentare, porre qualche norma che garantisca l’effettiva corrispondenza ai principi; ma non possiamo certamente stravolgere l’iniziazione soltanto perché non siamo d’accordo su qualche ammissione.
Si ha il timore che vengano costituite le Logge soltanto a fini elettorali, come avveniva in passato? Basterà prevedere che i Maestri Venerabili delle Logge di recente costituzione non possano partecipare alle votazioni per le cariche del Grande Oriente d’Italia. In tal modo non si viola la sovranità delle Logge e si garantisce, nello stesso tempo, una corretta costituzione delle medesime.
RICERCA DEL VERO
È lo scopo della Libera Muratoria. Ogni Libero Muratore è impegnato in questa ricerca che teleologicamente tende a superare la virtualità dell’iniziazione muratoria per portare il vero ricercatore alla maestranza reale. È l’essenza dell’ARS REGIA che insegna, attraverso successive trasmutazioni dell’essere, a divenire vero maestro dell’Arte.
La Libera Muratoria tende a portare i profani alle soglie della maestria e proprio perciò non vi possono essere Maestri che insegnano ad altri a diventarlo; così come non si può e non si deve convincere nessuno a risvegliarsi alla luce massonica.
Ognuno è solo nel cammino evolutivo ed ognuno è e deve essere libero nella scelta dei mezzi che possono portarlo alla meta che il proprio stato evolutivo consente. Ecco perché, forse, la Muratoria ci insegna la libertà di pensiero e di indipendenza di giudizio.
Come per il simbolismo, si prospetta sempre un aspetto morale, il più accessibile, il più semplice per poi far riflettere sulle altre possibili interpretazioni; ma non si può e non si deve costringere nessuno ad una determinata interpretazione solo perché è la più comprensibile.
Il concetto più semplice di dualità, ad esempio, è bene - male, ma le interpretazioni possono essere molteplici e vi può essere qualcuno che, nel principio della dualità, scorga, magari, il senso delle cariche elettriche «+» e «-» e, di conseguenza, del magnetismo.
Non vi è dubbio infatti che l’insegnamento muratorio non viene effettuato da Maestri e pertanto l’unico metodo di insegnamento è il linguaggio dei simboli, di talché la muratoria Segue il simbolismo nell’insegnamento e l’esoterismo nell’Arte Operativa, la quale appunto deve essere riferita all’individuo, dando così la spiegazione che l’operatività non è sinonimo di gellismo, nel senso che non è exoterica.
Tutto in Massoneria e’ interiorizzato, nel senso che non vi sono spinte verso l’esterno. Il fatto che, in passato, i Liberi Muratori si siano occupati della libertà e dell’indipendenza del proprio Paese non vuoi dire che la Muratoria ha per scopo tali obiettivi. Semmai l’esperienza ci ha insegnato che non bisogna mai confondere la Libera Muratoria con i Liberi Muratori perché l’Istituzione resta mentre gli uomini passano. Così non ha senso impegnare l’Istituzione in scelte politiche che oggi possono essere bene accette a chi ci governa, ma potrebbero mettere l’Istituzione in difficoltà in futuro.
È ovvio che, insegnando la libertà di pensiero, la Libera Muratoria non formerà mai uomini impegnati su fronti diversi da quello della Libertà; ma sembra errato introdurre nella Carta Costituzionale che la Muratoria “propugna il principio democratico nell’ordine politico e sociale” che è pur sempre una scelta di campo che coinvolge, essendo una norma costituzionale, tutta l’Istituzione. Una norma siffatta, ad esempio, a Cuba, probabilmente, non esiste, perché, se fosse esistita, la Libera Muratoria sarebbe stata, sicuramente, abolita e perseguitata.
Quanto abbiamo delineato sotto il profilo dei principi deve trovare, naturalmente, applicazione nelle norme della Costituzione che regolano l’Organizzazione del Grande Oriente d’Italia.
La considerazione di principio che la Loggia è un Ente collettivo, dotato di essenza unitaria, implica necessariamente l’individuazione della Loggia attraverso la sua coscienza che non può essere che il M.V. che emana gli organi necessari alla vita, come da una cellula si sviluppa, a mezzo del codice genetico, tutto l’essere.
Cosi sembra corretto prevedere che la Loggia, in camera di Maestro, elegga il M.V. che poi, a sua volta nomini i Dignitari e gli Ufficiali. Allo stesso modo, per analogia, si deve prevedere che operi il Gran Maestro, dopo essere stato eletto dalla Gran Loggia.
Quanto abbiamo enunciato in materia di “Iniziazione” deve trovare, necessariamente, la sua attuazione Costituzionale e, successivamente, regolamentare con la modifica dell’indicazione dei Dignitari di Loggia che, nella vigente Costituzione sono individuati in numero di sei, invece che di sette, con l’introduzione, fra questi, del Tesoriere.
Bisogna, purtroppo, ammettere che ciò è il risultato di una visione societaria della Loggia, più consona ad una sezione di partito o, se si vuole, di un circolo culturale, dove il tesoriere svolge una funzione primaria, ma tale visione non lega certo con una concezione Iniziatica che deve tener conto di un simbolismo che non può non essere sempre in linea con la Tradizione Muratoria.
Ciò non vuol dire che il Tesoriere della Loggia non svolga una funzione importante, ma ciò non ne fa un dignitario, perché non si può stravolgere il linguaggio dei simboli soltanto per la ragione che si ha una visione profana della Loggia e dei lavori che vi si debbono compiere.
Allo stato, invece, la Tradizione è stata accantonata, non solo sul numero dei Dignitari, ma anche sulla loro individuazione, con effetti devastanti ai fini della comprensione del linguaggio muratorio che, per essere universale, deve restare integro da interpolazioni, ancorché giustificate da opportunità di efficienza e di organizzazione.
Allo stesso modo si deve concludere per ciò che attiene ai Grandi Dignitari della Gran Loggia, ai quali deve essere affiancato, nella qualità dì membro della Giunta Esecutiva, il Gran Tesoriere della Gran Loggia, anche se e’ un Grande Ufficiale della stessa. Del resto, la Giunta non ha compiti iniziatici, ma soltanto amministrativi dove un Grande Ufficiale come il Gran Tesoriere svolge una funzione insostituibile, tanto da dover essere aiutato da un Aggiunto.
Quanto abbiamo enunciato in materia di Autonomia e Sovranità delle Logge doveva indurre alla eliminazione della figura dell’Ispettore che non trova nessuna giustificazione e che invece rappresenta un vero e proprio attentato ad uno dei principi cardine della Libera Muratoria Universale.
Del pari sembra corretto non inserire la Loggia fra gli organi del Grande Oriente, atteso che ciò che è autonomo e sovrano per definizione non può essere poi organo di un ente sovra strutturato dal quale dovrebbe dipendere, con una evidente contraddizione, con le qualifiche che la tradizione assegna da sempre alle Logge.
Si è trovato, invece, logico inserire, in tale qualità, i Maestri Venerabili che compongono la Gran Loggia e che rappresentano la volontà stessa delle Officine, di cui, bisogna precisarlo con forza, non sono e non possono essere i delegati, salvo a voler mettere in discussione i Principi generali della “Iniziazione”, della “Universalità” e della “Autonomia e Sovranità della Loggia”, come purtroppo avviene nella vigente Costituzione, con una visione più consona alla sezione di un partito che ad un Ordine Iniziatico.
Appare addirittura lapalissiano che il metodo di elezione del Gran Maestro debba essere riportato alla sua essenza Tradizionale, evitando lo scempio delle campagna elettorali, sempre più di intonazione profana e sempre meno informate alla spiritualità della Catena Iniziatica.
Anche soltanto considerazioni di opportunità consigliano di tornare alla Tradizione, dopo aver osservato come le elezioni della Gran Maestranza abbiano avuto, come risultato, la divisione delle Logge di uno stesso Oriente e, addirittura, la divisione dei Fratelli di una stessa Loggia, creando all’interno, disarmonia e conflittualità.
Ciò sta a testimoniare che, quando si introducono in un Ordine Iniziatico norme che si pongono in contrasto con la Catena, prima o poi, si verifica sempre un’onda di rigetto che finisce per consigliare una più corretta impostazione.
Anche la figura del Gran Maestro, eletto secondo i principi tradizionali, riemergerebbe con tutte le qualifiche e le attribuzioni che la Tradizione gli riserva e che, invece, a rigore, oggi, potrebbe non possedere, essendo al vertice di una piramide la cui base non poggia sul sistema iniziatico.
Un Gran Maestro che rappresenti effettivamente la catena iniziatica, non sarebbe soggetto, quindi, ad altro controllo che a quello dell’assemblea che lo ha eletto e, in tale prospettiva, il Consiglio dell’Ordine assume una rilevanza diversa, da quello attualmente operante, ed ancora più macroscopica rispetto alla proposta di modifica che fu presentata qualche tempo fa.
Abbiamo quindi ipotizzato un Consiglio dell’Ordine con compiti consultivi e propositivi che dovrebbe sostituire, sul piano delle funzioni, le commissioni permanenti che, per essere costituite casualmente, in base a considerazioni regionali, non sempre hanno espresso pareri consoni alla Tradizione, come le costituzioni ed i nuovi rituali testimoniano.
Su questi specifici argomenti, il Consiglio dell’Ordine dovrebbe avere il compito di esprimere pareri e proposte obbligatorie, anche se non vincolanti per la Gran Loggia che resta sempre l’organo Sovrano della Comunione Italiana.
Per garantire la qualità dei componenti elettivi, non si poteva ricorrere che alle qualifiche di anzianità e di esperienza che, anche se non sono indicative della comprensione della Libera Muratoria come Ordine Iniziatico, rappresentano tuttavia la garanzia di una saggezza, dettata dall’età e dall’esperienza nelle cariche del Grande Oriente, che avrebbe il pregio di una parola indirizzata ai problemi amministrativi e di efficienza dell’Istituzione.
Per ciò che attiene ai membri di nomina, competerà al Gran Maestro nominarli, noi pensiamo, avendo riguardo ai problemi dell’Istituzione sotto il profilo iniziatico e, proprio perché di nomina, non abbiamo previsto particolari qualifiche che sono lasciate alla saggezza del Gran Maestro.
Quanto ai membri di diritto, non vi è molto da dire, essendo il Consiglio dell’Ordine il consesso idoneo a giovarsi dell’apporto dei Grandi Maestri Onorari che, solo per essere tali, non possono non essere utilizzati in questa prestigiosa funzione. Discorso analogo deve farsi per gli ex membri di Giunta che possono portare al Consiglio dell’Ordine l’esperienza delle funzioni precedentemente svolte.
Discorso più delicato deve farsi per i responsabili dei Corpi Rituali che, peraltro, introdotti in questo consesso, possono, anche istituzionalmente e non soltanto in via riservata, risultare utili strumenti di raccordo con l’Ordine, nella prospettazione dei problemi, anche dal punto di vista del perfezionamento della via Iniziatica, che si sono spesso evidenziati sia nei rapporti dei Riti con l’Ordine, sia nei rapporti dei Riti fra loro.
Portarli a collaborare nello stesso Organo, può, a nostro avviso, smussare non pochi angoli, con il vantaggio ulteriore di avere sempre il parere dei vari Corpi Rituali su questioni che, dopo tutto, li riguardano da vicino.
Quanto sopra argomentato, deve poi trovare attuazione in norme regolamentari che, ovviamente, non possono essere in contrasto con i principi costituzionali, che sono alla base della Libera Muratoria Universale, e con i principi, enunciati dopo, che da quelli prendono forza e vigore.
In ordine a tali norme, si appalesava impossibile procedere ad una nuova stesura del Regolamento, sarà però necessario procedere ad una serie di modifiche di raccordo, alcune delle quali, le più macroscopiche, sono state inserite, per semplice indicazione, nella proposta di modifica del Regolamento stesso che è allegata al presente lavoro. In questa sede ci limiteremo a commentare le più importanti, cioè quelle che più modificano rispetto a quanto i Fratelli sono abituati a vedere.
Perché la Gran Loggia divenga un vero strumento di controllo e sia realmente l’organo Sovrano del Grande Oriente d’Italia, ci sembra necessario che sia sollevata dalla funzione di mera ratifica che, di fatto, la Costituzione vigente gli attribuisce, dal momento che ne impedisce il funzionamento, in conseguenza della pratica impossibilita di dibattere i problemi in maniera seria e compiuta.
Sembrava ovvio pensare ad un lavoro in contemporanea, anche per evitare di protrarre la Gran Loggia oltre i tempi legittimamente ed umanamente possibili, e, in tale direzione, non abbiamo trovato di meglio che proporre un lavoro per commissioni che avrebbe il pregio di consentire, sia pura nell’ambito di ciascuna commissione, un dibattito completo e con l’obbligo di sviscerare i pro ed i contro di quanto proposto all’ordine del giorno.
Altro punto degno di nota ci sembra quello relativo alla tornata elettorale del Gran Maestro che non può avere altro ordine del giorno, stante il gravoso impegno determinato anche dalla necessita di consentire ai candidati di esprimere il proprio pensiero e di illustrare il proprio programma per il bene dell’Ordine, senza considerare che abbiamo previsto che le elezioni si svolgano a scrutinio segreto con una scheda elettorale dove si possa indicare un solo nome.
Tale scelta è determinata e dalla necessita di evitare collusioni o mercati, che non fanno onore alla Muratoria e certamente sminuiscono il valore di un Gran Maestro eletto in virtù di cabale, e dalla considerazione che la Tradizione dei Grandi Maestri si fonda sulla carica spirituale che la catena non manca di far sentire quando si consente che intervenga.
E, anche se non vogliamo accettare l’idea della catena iniziatica, sul piano reale, dobbiamo però accettarla sotto il profilo della virtualità dell’Iniziazione che resta un punto fisso della Muratoria Universale e che, come tale, non può essere messa in discussione, se non vogliamo togliere alla figura del Gran Maestro il carisma che deve avere il capo spirituale della Massoneria Italiana.
Per quant’altro rinviamo alla lettura delle proposte di modifica del Regolamento, sottolineando che in questo si dovranno comprendere i tempi di durata della cariche, che abbiamo indicato, nella proposta di Costituzione, soltanto per il Gran Maestro, e facendo presente che la modifica della Giustizia è stata formulata sulla base del Regolamento dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraïm, con avvertenza che, fortunatamente, non vi è mai stato motivo di applicarla e, quindi, non è possibile sapere se le norme ivi introdotte possono essere correlate fra loro sul piano pratico.
Si potrà osservare che le norme della costituzione sono state integrate con la figura del difensore dell’Ordine, individuato, come Organo della Giustizia Massonica, nella figura dell’Oratore, sia esso di Loggia, del Collegio od il Grande Oratore della Gran Loggia.
Restiamo, naturalmente, disponibili ad ogni eventuale necessità di spiegazione delle norme e delle sintetiche modifiche che abbiamo ritenuto opportuno introdurre, crediamo, sulla scorta di considerazioni squisitamente iniziatiche ed in linea con le necessità di un Ordine Tradizionale il cui unico scopo è e deve essere la ricerca del Vero e la costruzione del Tempio alla Sua Gloria.
PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL
GRANDE ORIENTE D’ITALIA
TITOLO I
(Principi -Finalità - Metodi
Articolo 1
La Libera Muratoria è un Ordine Iniziatico Universale. Custode della Tradizione, intende al perfezionamento dell’Uomo che, integrato nei suoi poteri fisici, morali e spirituali, è guida dell’Evoluzione.
Articolo 2
La Libera Muratoria si riconosce nei seguenti Principi Tradizionali:
- L’UNIVERSALITÀ del Linguaggio Simbolico;
- L’INIZIAZIONE, come unico mezzo per trasmettere il Patrimonio Tradizionale di cui è depositaria;
- L’AUTONOMIA E SOVRANITÀ della Loggia, che è limitata soltanto dall’autonomia e dalla sovranità delle altre Logge della Comunione;
- LA RICERCA DELLA VERITÀ, scopo di ogni lavoro individuale e collettivo di tutti i Liberi Muratori, impegnati, in armonia con l’Evoluzione di tutti gli Esseri, nella costruzione del Tempio a Gloria del Grande Architetto dell’Universo.
Articolo 3
L’Iniziazione Muratoria, Iniziazione Virtuale e Collettiva, è l’Atto Rituale con il quale la Loggia introduce il Profano, che abbia bussato alla Porta del Tempio, l’Apprendista ed il Compagno d’Arte al Linguaggio Simbolico che loro rispettivamente compete e che manifesta il Patrimonio Tradizionale della Libera Muratoria Universale.
Articolo 4
La Loggia, struttura primaria e fondamentale dell’ordine, è la collettività dei Liberi Muratori regolarmente e ritualmente costituita per il Lavoro Muratorio.
Articolo 5
La Loggia, depositaria della Tradizione Muratoria, si riunisce ritualmente nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile nel quale le passioni umane non debbono accedere. Lavora sempre nei tre gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, sotto la guida del Maestro Venerabile da essa stessa designato.
Articolo 6
Si riconoscono Logge Semplici, composte da tre Maestri, Logge Giuste, composte da cinque Maestri e Logge Giuste e Perfette, composte da almeno sette Maestri. Soltanto a queste ultime è attribuita la prerogativa tradizionale di concedere l’Iniziazione.
Articolo 7
Sono riconosciuti Liberi Muratori coloro che, iniziati in una Loggia, con procedura rituale e legittima, sono attivi e quotizzanti nelle Logge del Grande Oriente d’Italia o delle Comunioni Estere con le quali il Grande Oriente d’Italia scambia Garanti di Amicizia.
Articolo 8
I Liberi Muratori si riconoscono e si chiamano vicendevolmente Fratelli e, in obbedienza agli Antichi Doveri, in caso di bisogno, si debbono aiuto ed assistenza, nei limiti del giusto e dell’onesto e contraggono tutti gli impegni sul proprio onore e sulla propria coscienza,.
Articolo, 9
I Liberi Muratori non pongono alcun limite alla ricerca della Verità, si riuniscono nelle Logge e, nella pratica del Simbolismo, apprendono l’uso dei Tradizionali Strumenti Muratori.
Si applicano con perseveranza al Lavoro, perseguono la Virtù e si impegnano per unire tutti gli Uomini in una Morale Universale e nel rispetto di ciascuno.
TITOLO Il
(La comunione Italiana)
Articolo 10
La Comunione Italiana, che assume il nome storico di GRANDE ORIENTE D’ITALIA, riunisce, senza distinzione di razza, censo, opinioni politiche o religiose, Uomini Liberi e di Buoni Costumi impegnati ad attuare, nel pieno rispetto delle Leggi dello Stato, ideali di LIBERTÀ, UGUAGLIANZA E FRATELLANZA. La Comunione Italiana, uniformandosi agli Antichi Doveri ed ai Principi della Libera Muratoria Universale, professa la Tolleranza, il Rispetto degli altri e di se stessi, la Libertà di Coscienza e di Pensiero.
Articolo 11
La Comunione Italiana adotta Rituali in armonia con i Principi della Tradizione Muratoria, gli Usi ed i Costumi dell’Ordine, osserva il Monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull’Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso, segue il Simbolismo nell’insegnamento e l’Esoterismo nell’Arte Operativa, adotta la ripartizione della Muratoria Simbolica nei tre gradi di APPRENDISTA, COMPAGNO D’ARTE e MAESTRO, grado, quest’ultimo, che attribuisce al Libero Muratore la pienezza dei diritti e dei poteri muratori, insegna la Leggenda del Terzo Grado e si riunisce nelle Logge sotto il Simbolo Iniziatico
A\G\D\G\A\D\U\
Articolo 12
Richiamandosi ai Principi della Libera Muratoria universale, la Comunione Italiana pone ai suoi membri, come obiettivo, la Ricerca della Verità , finalizzata alla Reintegrazione Universale, opera per il perfezionamento morale, intellettuale e spirituale di tutti i suoi membri ed insegna a ciascuno di essi ad estendere a tutti gli uomini i legami di amore che lo legano i Fratelli, per l’elevazione ed il progresso dell’uomo e dell’umana famiglia, inizia solamente uomini e non è settaria né politica.
TITOLO III
(Il Grande Oriente d’Italia)
Articolo 13
Il Grande Oriente d’Italia è una Potenza Massonica indipendente e sovrana. È la sola fonte legittima di Autorità massonica, nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nei confronti delle Comunioni Estere ed è governata da un potere unitario sedente in Roma.
Il Grande Oriente d’Italia è dotato di un Labaro di colore verde, bordato di rosso, che reca al centro uno stemma conforme al disegno qui riprodotto

ed è integrato, in cima all’asta, da un nastro con i colori nazionali.
Articolo 14
La Sovranità Massonica del Grande Oriente d’Italia risiede nella collettività delle Logge regolari della Comunione, essa viene esercitata nella Assemblea Nazionale dei Maestri Venerabili che prende il nome di
GRAN LOGGIA DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA.
Nell’esercizio di tale Sovranità, il Grande Oriente riconosce ai Liberi Muratori i diritti e le prerogative che la Tradizione Muratoria attribuisce loro.
Articolo 15
Il Grande Oriente d’Italia può intrattenere rapporti con i Corpi Massonici Rituali e può scambiare Garanti di Amicizia con le Comunioni Estere che rappresentino, nel territorio nel quale hanno giurisdizione, una Potenza Massonica, indipendente ed autogovernata, ritualmente costituita,, con sovranità esclusiva, e che osservino i principi enunciati nell’Art. 11 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia.
Articolo 16
Sono Organi del Grande Oriente d’Italia:
- La Gran Loggia;
— Il Gran Maestro;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Consiglio dell’ordine;
— I Collegi Circoscrizionale dei MM\VV\
- I Maestri Venerabili
Articolo 17
La Gran Loggia è l’Organo Legislativo del Grande Oriente d’Italia ed è composta dai Maestri Venerabili, insediati, di tutte le Logge della Comunione, che, soli, vi esercitano il diritto di voto, e dai membri di diritto.
Essa sola ha il potere di emanare, modificare ed abrogare le norme per il governo dell’Ordine, di decretare lo scioglimento degli Organi del Grande Oriente d’Italia e delle Logge, di imporre le capitazioni dovute al Grande Oriente e di approvarne i bilanci. Nel Rispetto della Tradizione Muratoria, la Gran Loggia elegge il Gran Maestro, ed i Grandi Architetti Revisori.
Articolo 18
Per la discussione e l’approvazione dei bilanci la Gran Loggia si avvale del parere del Collegio dei Grandi Architetti Revisori che ha il compito di controllare i bilanci del Grande Oriente d’Italia e delle Società da esso controllate per riferirne alla Gran Loggia. Esso è composto da un Presidente, da due Membri Effettivi e due Supplenti.
Articolo 19
Il Gran Maestro è il Garante della Tradizione Muratoria ed è il Presidente della Comunione Italiana che rappresenta presso le Comunioni Estere ed il mondo profano.
Egli trae la sua autorità dalla Gran Loggia che convoca, presiede e di cui nomina i Grandi Dignitari ed Ufficiali; designa, inoltre, i membri di nomina del Consiglio dell’Ordine.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per tre mandati; durante tale periodo esercita ogni prerogativa e assume le attribuzioni che, la Tradizione conferisce ai Grandi Maestri.
Articolo 20
La Giunta Esecutiva è l’organo Esecutivo del Grande Oriente d’Italia ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni della Gran Loggia. È nominata dal Gran Maestro e, sotto la sua guida, governa il Grande Oriente d’Italia e ne amministra il Patrimonio fisico, morale e spirituale.
Articolo 21
La Giunta Esecutiva si compone dei Grandi Dignitari Effettivi ed Aggiunti della Gran Loggia, del Gran Tesoriere e del Gran Tesoriere Aggiunto.
Partecipano alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, l’ex Gran Maestro e qualunque altro Fratello che sia espressamente invitato dal Gran Maestro.
Articolo 22
Il Consiglio dell’Ordine è un organo di saggi e di esperti cui sono affidati compiti consultivi e propositivi.
Ad esso è demandato il compito di esprimere pareri e formulare proposte in materia di rituali, di Costituzioni, di Regolamento e di qualsiasi materia di cui venga investito dal Gran Maestro.
Articolo 23
Il Consiglio dell’Ordine è composto da Membri Elettivi, Membri di Nomina e Membri di Diritto.
Sono Membri di Diritto del Consiglio dell’Ordine gli ex Grandi Maestri, i Grandi Maestri Onorari, i componenti la Giunta Esecutiva ed i Responsabili dei Corpi Massonici Rituali con i quali il Grande Oriente intrattiene rapporti ufficiali.
Articolo 24
Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni massoniche e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge.
Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è l’organo amministrativo per il territorio di sui. competenza; ha il compito di coadiuvare le Logge nei rapporti con gli Organi del Grande Oriente d’Italia e con il mondo profano.
Esso è composta dai Maestri Venerabili in carica ed insediati di tutte le Logge della Circoscrizione. Alle sue riunioni partecipano anche i membri di diritto.
Articolo 25
Il Maestro Venerabile, designato dalla Loggia, impersona la Saggezza che dirige i lavori di Loggia.
Egli esercita tutte le prerogative che la Tradizione Muratoria attribuisce ai Maestri Venerabili, presiede e governa la Loggia, con l’aiuto degli altri sei Dignitari e degli Ufficiali che egli stesso nomina.
Rappresenta la Loggia nel Giudizio Massonico.
Articolo 26
La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità, di equità e di umanità e considera l’incolpato innocente fino a quando non sia intervenuto un verdetto massonico definitivo di condanna.
Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali della Libera Muratoria Universale e, in particolare, di quelli enunciati nell’Art. 11 della Costituzione; ad essa sono soggetti tutti i Liberi Muratori, ancorché non più attivi, e tutte le Logge della Comunione.
Articolo 27
La Giustizia Massonica è amministrata alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo ed in nome del Grande Oriente d’Italia. I Giudizi si svolgono senza particolarità di procedura, ma la contestazione delle accuse, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa debbono osservarsi a pena di nullità.
Tutti i provvedimenti dagli Organi della Giustizia Massonica devono essere motivati a pena di nullità.
Articolo 28
Sono Organi della Giustizia Massonica:
-Il Tribunale di Loggia;
-Il Tribunale del Collegio Circoscrizionale;
-La Corte Centrale;
-L’Oratore della Loggia, l’Oratore del Collegio dei MM.VV. ed il Grande Oratore, quando svolgono la funzione di Difensore dell’Ordine.
Articolo 29
Nelle controversie di diritto civile che insorgano fra Liberi Muratori, i Fratelli interessati hanno l’obbligo di demandare la controversia ad un collegio di tre arbitri secondo le norme di cui agli Artt. 810 e segg. del Codice di Procedura Civile vigente.
TITOLO IV
(Patrimonio ~ Gestione Finanziaria)
Articolo 30
Le Capitazioni cui sono soggette le Logge, i versamenti straordinari, i beni acquistati ed ogni altro bene mobile o immobile, acquisito per atto di liberalità fra vivi o mortis causa, formano il fondo comune del Grande Oriente d’Italia.
I Beni, le entrate ordinarie e straordinarie ed ogni altro versamento fatto a titolo di liberalità a favore delle Logge, costituiscono il Tesoro amministrativo della Loggia.
Questo è distinto dal Tronco della Vedova che deve essere annualmente impiegato in beneficenza.
Articolo 31
L’appartenenza all’ordine Massonico non conferisce alcun diritto sul Patrimonio del Grande Oriente d’Italia o sul Tesoro delle Logge.
TITOLO V
(Disposizioni finali)
Articolo 32
Le norme della presente Costituzione relative al Titolo III ed al Titolo IV possono essere modificate dalla Gran Loggia con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sempre che le modifiche non siano in contrasto con gli Antichi Doveri, i Landmarks e le Norme di cui ai titolo I e Il della presente Costituzione.
Articolo 33
L’attuazione delle norme contenute nella presente Costituzione è demandata al Regolamento che può essere approvato e modificato dalla Gran Loggia, con la maggioranza assoluta dei componenti.
IPOTESI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Sulla scorta di quanto abbiamo sopra ipotizzato ed alla luce delle esperienze passate, riteniamo che il regolamento di attuazione dovrebbe contenere le modifiche che qui sotto indichiamo succintamente. Per utilità di consultazione gli articoli sono stati raggruppati per Titoli.
TITOLO I
Sull’ammissione dei profani
Articolo 1
L’ammissione di un profano è consentita soltanto se il profano bussa alla porta del Tempio; il profano deve, cioè, chiedere, sia pure indirettamente, di ricevere la luce. Il presentatore deve essere considerato in qualche maniera moralmente responsabile della sincerità e dell’onestà di intenti del profano che presenta.
Articolo 2
Si deve chiarire che cosa si intende per uomo libero e di buoni costumi, in maniera che la cosa non rimanga nel vacuo e nell’indefinito, nel senso che abbiamo sopra enunciato. La votazione per il profano deve avvenire in tre tornate distinte con voto segreto e con il sistema delle palline “bianche, rosse e nere”.
Articolo 3
Le informazioni debbono essere raccolte da tre Fratelli all’insaputa l’uno dell’altro; allo scopo il Maestro Venerabile darà questo incarico riservatamente, avendo cura di non rivelare i nomi dei Fratelli incaricati di prendere le informazioni sul profano.
TITOLO Il
Sull’aumento di Salario
Articolo 4
Ogni Camera vota per l’ammissione di Fratelli dal grado inferiore a quello superiore. È richiesta una sola votazione che deve avvenire per voto segreto, con il sistema delle palline “bianche e nere” ed è promosso il Fratello che abbia ottenuto l’unanimità dei consensi.
TITOLO III
Sulla Loggia
Articolo 5
La Loggia Giusta e Perfetta può essere fondata da sette Maestri. Non vi è ragione che il Collegio dia il nulla osta, deve essere informato perché il Venerabile della costituenda Loggia dovrà essere chiamato a farne parte. La Grande Segreteria concederà il nulla osta dopo la verifica della regolarità formale della posizione dei Fratelli.
Articolo 6
Si elegge soltanto il Maestro Venerabile che sceglie i Dignitari e gli Ufficiali; alla votazione partecipano soltanto i Maestri.
Articolo 7
I Dignitari sono, oltre al M\V\, Il Primo e il Secondo Sorvegliante, il Segretario, l’Oratore, il Maestro delle Cerimonie ed il Copritore. Una volta nominati possono essere revocati dal Maestro Venerabile; ma la revoca diviene efficace se riporta il voto di tutti i fratelli maestri della loggia, in una tornata appositamente convocata. Alla votazione non partecipano né il Maestro Venerabile né il Fratello revocato.
Articolo 8
Per ricoprire la carica di dignitario si deve avere un’anzianità di almeno tre anni in grado di maestro, in particolare, il Maestro delle Cerimonie ed il Copritore dovrebbero aver già ricoperto la carica di M\V\ o, se ciò non è possibile, dovrebbero essere i maestri più anziani.
Articolo 9
La Loggia deve riunirsi in tutte le tornate nei tre gradi ed è vietato procedere ad iniziazioni multiple sia per le ammissioni dei profani che per i passaggi di grado. I Fratelli visitatori possono essere ammessi soltanto dopo l’apertura dei lavori in grado di apprendista e debbono uscire prima della chiusura dei lavori nello stesso grado, salvo dispensa del M\V\ In ogni caso, debbono trovare alla porta di occidente il Fratello Elemosiniere con il Tronco della Vedova.
Articolo 10
Solo il Maestro Venerabile ha il diritto - dovere di partecipare ai lavori della Gran. Loggia e, nel voto, non può essere sostituito da nessuno.
Articolo 11
Le Logge Semplici e le Logge Giuste seguono gli stessi regolamenti in quanto compatibili con la loro particolare posizione e natura.
TOLO III
(Della Gran Loggia)
Articolo 12
La Gran Loggia lavora per commissioni onde discutere l’ordine del giorno.
Articolo 13
Ogni commissione presenta una relazione di maggioranza ed una di minoranza, una favorevole ed una contraria alla proposta, la Gran Loggia al completo delibera, sentito il parere del Grande Oratore.
Articolo 14
Delle commissioni possono far parte di diritto i membri della Giunte Esecutiva ed i Consiglieri dell’Ordine. Il Numero della commissioni può variare in funzione dell’Ordine del Giorno; compete alla Giunta chiedere ai Collegi la nomina di membri delle commissioni.
Articolo 15
I Collegi nominano un M\V\ per ogni commissione, come indicato nella convocazione della Gran Loggia.
Articolo 16
La Gran Loggia apre ritualmente i lavori, forma le commissioni e sospende i Lavori per consentire alle Commissioni di svolgere il proprio compito e torna a riunirsi ritualmente per deliberare.
TITOLO IV
(Del Gran Maestro)
Articolo 17
Il Gran Maestro è eletto dalla Gran Loggia in tornata appositamente convocata. Nella tornata elettorale non si discute altro punto, all’Ordine del giorno.
La eleggibilità è consentita a tutti quei Maestri che, attivi e quotizzanti in una Loggia del GOI, abbiano l’anzianità di almeno sette anni in grado di Maestro, siano o siano stati Maestri Venerabili ed abbiano ricoperto cariche in organi del Grande Oriente d’Italia.
Articolo 18
La Gran Loggia ascolta le proposte di Candidatura ed il programma che i vari candidati intendono realizzare e che deve essere illustrato dai candidati stessi dopo che la Commissione verifica dei poteri avrà dichiarato valide le candidature.
La votazione avviene per scrutinio segreto indicando un solo nominativo e viene dichiarato eletto il Candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Articolo 19
Non sono ammessi al voto i Maestri Venerabili delle Logge costituite entro il triennio precedente.
Articolo 21
Il Gran Maestro eletto, immediatamente insediato, nomina i Grandi Dignitari, i Grandi Dignitari aggiunti, il Gran Tesoriere ed il Gran Tesoriere aggiunto i quali, tutti, fanno parte della Giunta Esecutiva.
Articolo 22
Sono Grandi Dignitari i Grandi Maestri Aggiunti, Il Primo e il Secondo Gran Sorvegliante, Il Gran Segretario, Il Grande Oratore, il Gran Maestro delle Cerimonie ed il Gran Copritore.
Sono Grandi dignitari Aggiunti il Gran Segretario Aggiunto ed il Grande Oratore Aggiunto.
Articolo 23
I Grandi Ufficiali sono mutatis mutandis gli stessi delle Logge con le medesime funzioni, sempre che siano compatibili con la camera di maestro in cui si svolgono i lavori della Gran Loggia.
Articolo 24
Il Gran Maestro essendo il garante della tradizione è il Capo spirituale della Comunione Italiana ed esercita, in tale qualità, i poteri che la Tradizione attribuisce ai Grandi Maestri.
Articolo 25
Presiede ogni consesso rituale del G.0.I. al quale partecipi in forma ufficiale.
TITOLO V
(Del Consiglio dell’Ordine)
Articolo 26
Il Consiglio dell’Ordine è composto da due Maestri per ogni circoscrizione, eletti dai rispettivi collegi Circoscrizionali, e da un eguale numeri di Maestri nominati dal Gran Maestro oltre che dai membri di diritto.
Articolo 27
I Collegi eleggono i Consiglieri dell’Ordine scegliendoli fra i Maestri che siano o siano stati Maestri Venerabili, che abbiano ricoperto cariche in organi del G.0.I. ed abbiano una anzianità di 15 anni in grado di maestro.
Articolo 28
La Carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Articolo 29
Il Consiglio dell’Ordine si riunisce ritualmente ed elegge nel suo seno le commissioni permanenti. Queste ultime eleggono un Presidente che le convoca e le presiede. I Lavori delle Commissioni si svolgono non ritualmente.
Articolo 30
Per ogni incarico che portano a compimento, le commissioni riferiscono al consiglio dell’Ordine che riferisce alla Giunta ed al Gran Maestro i risultati dello studio.
TITOLO VI
(Della Tavola d’Accusa)
Articolo 31
La tavola d’accusa, deve essere redatta per iscritto, a pena di nullità, deve contenere l’esposizione dei fatti contestati con l’indicazione dei testimoni per ciascuna circostanza e l’elencazione dei documenti che si reputano necessari.
Articolo 32
La tavola d’accusa deve essere inoltrata al difensore dell’Ordine a mezzo o raccomandata R.R. e, successivamente, munita dell’avviso di ricevimento, deve essere depositata davanti al Giudice competente.
Articolo 33
Il Difensore dell’Ordine ha la facoltà di surrogarsi all’accusatore, in ogni stato e grado del processo, previa dichiarazione da comunicarsi allo stesso accusatore ed al Giudice davanti al quale il processo e’ pendente.
Articolo 34
Il Giudice adito, entro 30 giorni dal ricevimento della tavola, ritenuta la propria competenza, ne esamina la rilevanza ed il rispetto delle formalità e, ove non ritenga, la tavola irrilevante o sprovvista delle formalità richieste, fissa, con decreto da apporsi in calce alla tavola stessa, la data del dibattimento. Il dibattimento è fissato entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto.
TITOLO VII
(della Competenza)
Articolo 35
Qualora il Giudice adito ritenga di non essere competente a decidere, lo dichiara con decreto, che deve essere comunicato, entro 20 giorni dalla data del decreto stesso, all’accusatore ed al Difensore dell’Ordine, e provvede a trasmettere immediatamente la tavola d’accusa al giudice competente.
TITOLO VIII
(Dell’archiviazione)
Articolo 36
Il Giudice adito, qualora ritenga la tavola irrilevante o sfornita delle formalità richieste, emette un provvedimento di archiviazione da comunicarsi all’accusatore ed al Difensore dell‘Ordine.
Articolo 37
Il decreto di archiviazione deve essere motivato ed è impugnabile davanti alla Corte Centrale entro 30 giorni dalla notizia del decreto stesso.
La Corte Centrale decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
L’impugnazione è inammissibile se non corredata dal provvedimento impugnato e dalla tavola d’accusa
Articolo 38
La Corte Centrale, qualora ritenga che il decreto di archiviazione debba essere revocato, provvede con ordinanza da comunicarsi al Giudice competente affinché questi provveda ad emettere il decreto di fissazione del dibattimento nel termine di cui all’Articolo 3.
Il termine decorre dal momento in cui viene a conoscenza dell’ordinanza della Corte Centrale.
Articolo 39
Nel caso di definitiva archiviazione della tavola d’accusa, il Giudice adito, se non vi sia stata impugnazione del decreto di archiviazione nel termine previsto, o la Corte Centrale, se sia stato confermato il decreto impugnato, qualora rilevi la totale inconsistenza dell’accusa stessa, rimette, con ordinanza, le proprie considerazioni al Difensore dell’ordine il quale ha l’obbligo di procedere alla formulazione di tavola d’accusa nei confronti dell’estensore della tavola archiviata.
TITOLO IX
(del Giudizio)
Articolo 40
Il Giudice competente provvede, a mezzo raccomandata A.R., a trasmettere copia autentica della tavola e del pedissequo decreto allo incolpato, all’accusatore ed al Difensore dell’Ordine.
Il termine a comparire per l’incolpato non potrà essere inferiore a 30 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale gli viene trasmessa la tavola d’accusa ed il pedissequo decreto di fissazione del dibattimento.
Articolo 41
All’udienza, le parti hanno la facoltà di fare dichiarazioni e formulare mezzi istruttori, possono produrre documenti, sollevare eccezioni, proporre ispezioni, accertamenti e quant’altro ritengano utile al giudizio.
Non è possibile proporre indagini, formulare mezzi istruttori o produrre documenti su fatti diversi da quelli enunciati nella tavola d’accusa. L’inammissibilità deve essere rilevata d’ufficio.
Articolo 42
Il Giudice esamina le richieste istruttorie e, su eccezione delle parti, salvo quanto previsto dallo Articolo 9 ultima parte, le ammette o ne rigetta l’ammissione, facendone menzione nel verbale di udienza.
Articolo 43
Qualora le parti, prima di proporre istanze istruttorie, vogliano fare dichiarazioni, il Giudice deve dare la parola prima all’accusa e, successivamente, alla difesa.
Articolo 44
Entrambe le parti hanno la facoltà di interrogare direttamente i testi ammessi con precedenza per la parte che li ha indotti; prima vengono escussi i testi dell’accusa e poi quelli della difesa.
Su eccezione delle parti, il Giudice decide sulla ammissibilità delle domande rivolte ai testi. Della eccezione e della decisione del Giudice deve farsi menzione nel verbale.
Articolo 45
Terminata l’istruttoria, il Giudice concede la parola alle parti, prima all’accusa e poi alla difesa, per le conclusioni finali; al termine, il Giudice chiede all’incolpato, personalmente, se questi intenda fare dichiarazioni prima della decisione.
Delle conclusioni finali precisate dalle parti e delle dichiarazioni dell’incolpato deve farsi menzione nel verbale
Articolo 46
Il Collegio delibera in camera di consiglio e la sua sentenza, con la lettura, in pubblica udienza, del dispositivo, che deve essere redatto per iscritto, è resa, a pena di nullità, A\G\D\G\A\D\U\ ed in nome del GRANDE ORIENTE D’ITALIA.
Articolo 47
Entro 30 giorni dalla decisione, il Collegio deposita la sentenza presso la propria Segreteria.
La sentenza deve essere, a pena di nullità, motivata e firmata dai componenti il Collegio giudicante.
Copia della sentenza deve essere, a cura della Segreteria del Giudice, notificata alle parti ed al Difensore dell’Ordine anche se questi non ha partecipato al processo, a mezzo raccomandata A.R.
TITOLO X
(Dell’ impugnazione)
Articolo 48
Le parti possono esercitare il diritto di impugnare le sentenze, a norma della Costituzione dell’Ordine, depositando presso il Giudice, competente per l’impugnazione, l’atto contenente i motivi a sostegno dell’impugnazione stessa. Il deposito dell’atto di impugnazione deve avvenire entro 60 giorni da quando si è avuto conoscenza della sentenza da impugnare.
L’impugnazione deve essere comunicata, entro 20 giorni, alle parti ed al Difensore dell’Ordine, a cura della Segreteria del Giudice dell’ impugnazione.
Articolo 49
L’incolpato può impugnare le sentenze di condanna, mentre l’accusatore può impugnare le sentenze di assoluzione o quelle di condanna ad una sanzione inferiore a quella richiesta nelle conclusioni finali di l° Grado.
Articolo 50
Il Difensore dell’Ordine può impugnare le sentenze, surrogandosi all’accusatore, nel termine di cui al secondo comma dell’Articolo 16.
Articolo 51
Il Giudice dell’impugnazione, se non deve dichiarare inammissibile l’impugnazione, provvede a richiedere alla segreteria del Giudice di 1° grado il fascicolo del processo e, contemporaneamente, fissa la data del dibattimento, dandone notizia alle parti ed al Difensore dell’Ordine, almeno 30 giorni prima della data fissata per il processo d’impugnazione.
Il dibattimento dovrà avere luogo, comunque, non oltre 90 giorni dal deposito dell’atto con il quale venga impugnata la sentenza di 1° Grado.
Articolo 52
L’inammissibilità dell’impugnazione è dichiarata con decreto non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed al Difensore dell’Ordine entro 20 giorni dalla data del decreto stesso.
Articolo 53
Il dibattimento di impugnazione si svolge secondo le stesse forme del dibattimento di 1” Grado.
Articolo 54
Il Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, in caso di remissione della tavola d’accusa, da parte dell’accusatore, sospende il processo e ne da immediata comunicazione al Difensore dell’Ordine.
TITOLO XI
(Del Difensore dell’ordine)
Articolo 55
Il Difensore dell’Ordine può, entro 30 giorni dalla notizia della remissione della tavola d’accusa, notificare al Giudice, presso cui è pendente il giudizio, la propria volontà di proseguire il processo.
In tal caso, il Giudice fissa una nuova udienza, con ordinanza da comunicarsi alle parti con preavviso non inferiore a 20 giorni.
Articolo 56
Ove il Difensore dell’ordine non dichiari, nel termine di cui all’articolo precedente, di voler proseguire il giudizio, il Giudice, in Camera di Consiglio, dispone, con ordinanza non impugnabile, l’estinzione del processo. L’estinzione preclude un nuovo giudizio per gli stessi fatti.
TITOLO XII
(Disposizioni Finali)
Articolo 57
Tutte le comunicazioni si intendono ricevute con l’inoltro della raccomandata, salvo quanto specificatamente previsto.
Il rifiuto a ricevere la comunicazione, come pure il cambio di residenza o domicilio, che non sia stato comunicato agli Organi dell’Ordine o alla Loggia, costituiscono presunzione di conoscenza delle comunicazioni.